giovedì 19 febbraio 2009

Cittadinanza Italiana

Principi fondamentali

I criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza

La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n.91 e dai regolamenti di esecuzione.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”

  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi

  • la possibilità della doppia cittadinanza

  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita


Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (Articolo 5 della Legge 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno 6 mesi e deve avere la residenza legale in un Comune della provincia dal almeno 6 mesi dalla data del matrimonio. Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare permesso di soggiorno
  2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
  3. Nei predetti periodi non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale


PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 )

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:
  • Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
  • Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano
  • All’apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano
  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione
  • Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano

Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:

  • nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975.
  • emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920
  • dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla susstitenza dei requisiti richiesti dalla legge.


Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiune e della Dalmazia e ai loro discendenti”.

La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91

  • cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
  • perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
  • appartenenza al gruppo linguistico italiano


(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
  • documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane

L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.



mercoledì 18 febbraio 2009

Ricongiungimento Familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Richiesta modulo informatico per domanda Nulla Osta

Nulla Osta per ricongiungimento familiare ( Art. 29 D.Lgs. 286/98)

Istruzioni di compilazione, Modello S download

Modello s1
Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il minore download

Modello s2
Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare i familiari del richiedente download


Modello s3
Autocertificazione concernente la dichiarazione del datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro download



Istruzioni di compilazione, Modello T download

Modello T1
Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il minore download

Modello T2
Autocertificazione concernente il consenso del proprietario dell'alloggio ad ospitare il/i congiunti del richiedente download

venerdì 27 aprile 2007

IDEA INICIAL

Hola la idea de este blog es integrar a los muchos colombianos dispersos por toda italia, para que tengamos un lugar comun donde comunicarnos, ayudarnos, etc.